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Venzo (Confartigianato Vicenza): “La nuova procedura per le dimissioni del lavoratore è assurdamente complicata”

Sandro Venzo (Confartigianato Vicenza)

Il Decreto Legislativo 151/2015, che attua i principi di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro previsti nel Jobs Act, ha previsto tra l’altro una nuova procedura per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Ma secondo Sandro Venzo, delegato per le politiche del lavoro e della formazione di Confartigianato Vicenza, “a leggere le nuove disposizioni, operative dal 12 marzo prossimo, si rimane a dir poco allibiti nel constatare che un lavoratore, qualora decida volontariamente di dimettersi o concordi con il datore di lavoro una risoluzione consensuale, dovrà seguire un percorso a ostacoli farraginoso e del tutto irragionevole”.
I vari passaggi che il lavoratore dovrà effettuare sono i seguenti: richiedere, se non già posseduto, il codice Pin all’Inps; registrarsi sul sito “cliclavoro.gov.it” e ottenere username e password; accedendo al portale, compilare un modulo telematico che contiene i dati del datore e del rapporto di lavoro, e provvedere poi alla trasmissione del modulo di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto al datore di lavoro (nella sua casella Pec) e alla Direzione Territoriale del Lavoro; il sistema provvederà automaticamente ad attribuire un codice alfanumerico che attesterà la data e l’ora di trasmissione del modulo. La procedura dovrà essere utilizzata anche nel caso in cui il lavoratore dovesse decidere, entro i sette giorni successivi, di revocare le proprie dimissioni.
Se il lavoratore decidesse di non gestire da sé la procedura, ritenendola troppo complessa (e come dargli torto?), dovrà rivolgersi a soggetti abilitati, inevitabilmente finendo per chiedere consulenza anche al proprio datore di lavoro per districarsi in tale matassa: quindi ai patronati, alle organizzazioni sindacali, agli enti bilaterali e alle commissioni di certificazione; in tale caso, però, per garantire l’effettiva volontà del lavoratore, si dovrà procedere alla firma digitale del modulo coi dati delle dimissioni, o dell’eventuale revoca.  
Tutto ciò, secondo Venzo, “impone alcune considerazioni di opportunità, ma soprattutto di buonsenso. Innanzitutto ricordando che già la legge Fornero aveva previsto una nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni, però con modalità sicuramente meno complicate, e soprattutto congegnate in modo tale che se il lavoratore, presentata la lettera di dimissioni, per noncuranza non avesse provveduto alla loro convalida entro sette giorni, quelle dimissioni erano comunque efficaci”.
“Oggi invece – osserva Venzo – esiste solo la procedura on line, quindi non si potranno utilizzare altre e più veloci e pratiche; ci chiediamo cosa succederà nei casi in cui il lavoratore – soprattutto quelli extracomunitari che magari tornano nei Paesi d’origine – si limiterà a presentare una semplice lettera di dimissioni, senza seguire il percorso telematico; le aziende saranno costrette, quasi implorandolo, a invitare il lavoratore ad attivare la procedura on line per dare efficacia alla propria volontà di dimettersi. Siamo al paradosso: con la scusa di combattere il cosiddetto fenomeno delle ‘dimissioni in bianco’, che peraltro ormai da tempo risulta del tutto trascurabile se non impossibile da attuarsi, si è messo in piedi un congegno assurdo che costringerà le aziende a rincorrere i lavoratori che hanno deciso di andarsene, magari comunicandolo lo stesso giorno in cui se ne vanno, in barba alla procedura prevista”.
“Riteniamo – conclude Venzo – che anche agli occhi del lavoratore la nuova procedura possa risultare indigesta, obbligandolo a un percorso tortuoso o comunque a rivolgersi a soggetti terzi, il cui coinvolgimento potrebbe a andare a discapito, ad esempio, della celerità che l’atto di dimissioni in quel momento richiederebbe. Vedi il caso del reperimento di una migliore occupazione per accedere alla quale fosse necessario accettare in tempi strettissimi”.